di Giuseppe Motta
1. Introduzione
C’è un momento preciso in cui la democrazia smette di essere un problema di urne e schede e diventa un problema di visibilità. Non è più importante chi vota, ma cosa l’elettore vede prima di votare. Di conseguenza non cosa pensa, ma cosa gli è stato lasciato o fatto pensare.
Ne è un esempio molto chiaro, in relazione al referendum sulla “giustizia”, il video di Alessandro Barbero che esponeva le ragioni del No e che è stato etichettato da un sistema di fact-checking di Meta che ne ha limitato la circolazione. Non tanto perché contenesse fatti falsi ma perché le sue conclusioni rientravano in quel territorio grigio tra interpretazione e previsione politica che l’algoritmo non sa e non può gestire; “l’opinione” è stata etichettata come se fosse un errore nell’esposizione dei fatti.
È da questo episodio, apparentemente minore, che occorre partire per capire una trasformazione più profonda e sistemica. Le piattaforme digitali da semplici strumenti di comunicazione, sono diventate infrastrutture decisive che incidono profondamente sulla vita democratica. Attraverso sistemi di profilazione – che raccolgono dati sull’utente costruendone un profilo dettagliato – e algoritmi di raccomandazione – che usano la profilazione per decidere cosa mostrare all’utente -, esse determinano cosa vediamo, cosa viene reso invisibile, quali contenuti vengono premiati e quali penalizzati. Applicato al caso del referendum sulla giustizia appare evidente come una riforma costituzionale sia per sua natura una materia complessa e fortemente problematica. Il formato che quell’argomento richiederebbe è quello della spiegazione articolata, del contesto storico, del confronto tra posizioni, ma questa è esattamente l’informazione che l’algoritmo tende a non amplificare. Vince invece chi riesce a ridurre tutto a uno slogan, a un’emozione, a un nemico da indicare; di fatto l’algoritmo non censura la complessità, semplicemente non la distribuisce perché non gli “conviene”.
Questo, però, non è un fenomeno marginale né esclusivamente italiano. Nelle elezioni del 2024, in cui si sono recate alle urne 1,6 miliardi di persone per elezioni nazionali in 62 Paesi, si sono registrati casi di disinformazione o di informazione fuorviante in 43 elezioni nazionali, pari all’80% delle elezioni monitorate, minando la credibilità degli attori politici o del processo elettorale stesso1. La disinformazione, insomma, non è più un’anomalia: è diventata una costante strutturale dell’arena democratica contemporanea.
Il vero problema però non è solo la circolazione di fake news ma il modo in cui gli algoritmi intervengono a selezionare cosa merita di essere visto e cosa no, trasformandosi negli arbitri silenziosi e subdoli del dibattito pubblico e dettandone l’agenda e i contenuti. La stessa Commissione europea ha riconosciuto l’impatto della disinformazione mediante l’utilizzo di algoritmi poco chiari controllati da piattaforme di comunicazione utilizzate dalla quasi totalità degli utenti del Web, e che l’efficacia degli strumenti di propaganda online è tanto più elevata in quanto combina dati personali e intelligenza artificiale2.
Il risultato è un vero e proprio paradosso democratico: gli algoritmi dei social network filtrano le informazioni in base agli interessi degli utenti, rinchiudendoli in una “bolla informativa” che limita la loro esposizione a opinioni diverse dalle proprie, rafforzando le convinzioni preesistenti e contribuendo alla diffusione di fake news conformi al pensiero di chi le riceve, riducendo così la libertà di formarsi un’opinione indipendente.
Ma il vero nodo irrisolto non è tanto tecnico ma politico e giuridico. Chi controlla i controllori? Chi risponde, e davanti a chi, quando un algoritmo sbaglia? La responsabilità nella prevenzione della disinformazione elettorale è condivisa, ma spesso poco chiara nei confini: i grandi operatori tecnologici sono al centro della discussione, ma la loro capacità di individuare e limitare la circolazione di contenuti problematici resta ancora parziale e spesso differenziata tra paese e paese. Il caso del referendum sulla giustizia ha reso visibile, in modo nitido, questo vuoto. Un soggetto privato – nella specie Meta, una piattaforma americana – ha deciso quali voci italiane potessero circolare durante una consultazione costituzionale, applicando criteri commerciali a un processo che richiedeva logiche democratiche. E nessuna istituzione ha potuto intervenire in tempo reale. Il danno, se c’era, era già fatto.
Questo articolo prova a rispondere alla domanda che quel momento ha lasciato aperta: non solo cosa è andato storto, ma perché il sistema non ha strumenti per correggersi e cosa servirebbe per costruirli.
2. Disinformazione e algoritmi
La dottrina giuridica preferisce parlare di disinformazione piuttosto che di fake news, quest’ultima, infatti, è un’espressione entrata nel linguaggio comune ma troppo vaga per essere inquadrata giuridicamente. Con disinformazione si intendono le informazioni false, inaccurate o fuorvianti artificiosamente create e diffuse con lo scopo di trarre un profitto economico, politico o ideologico, o di provocare un danno pubblico, inclusa l’ingerenza nei processi elettorali e democratici. L’elemento distintivo è la volontà: la disinformazione presuppone l’intenzionalità nella creazione o nella diffusione del contenuto ingannevole.
Va tenuta distinta dalla misinformazione, che indica invece la circolazione di informazioni false o inesatte in assenza di dolo ma semplicemente per errore, superficialità o semplice ignoranza. La distinzione non è di poco conto, perché in un contesto di responsabilità civile o penale, l’elemento soggettivo è determinante per stabilire chi risponde e in che misura.
Ma è una terza categoria a risultare ancora più problematica: l’amplificazione algoritmica. Qui ci si trova in presenza di un meccanismo automatizzato che, indipendentemente dalla veridicità o dalla qualità di un contenuto, ne decide la distribuzione su scala di massa. L’algoritmo non produce notizie false, piuttosto si limita a rendere non visibile ciò che è vero e a rendere virale ciò che è fuorviante e lo fa semplicemente favorendo quello che genera reazione emotiva immediata, indipendentemente dalla sua veridicità o dal suo valore informativo.
Emerge così una distinzione che il diritto fatica ancora a recepire in modo compiuto: quella tra responsabilità per il contenuto che un utente pubblica e responsabilità per l’amplificazione di quello che la piattaforma sceglie, attraverso i suoi sistemi automatizzati, di promuovere, limitare o rendere invisibile. La prima ipotesi è quella tradizionalmente presa in considerazione dall’ordinamento giuridico: la diffamazione, l’incitamento all’odio, la frode elettorale sono fattispecie che il diritto conosce e, almeno in parte, sanziona. La seconda ipotesi invece è totalmente ignorata dal diritto.
Le piattaforme sostengono di essere meri canali neutri di trasmissione chiarendo di non potersi assimilare agli editori tradizionali a cui si applicano gli obblighi di controllo editoriale. Ma questa neutralità è una finzione tecnica: ogni piattaforma che adotta un algoritmo di raccomandazione compie scelte editoriali di fatto, decidendo quali contenuti amplificare e quali sopprimere. Non è un editore nel senso classico, ma non è nemmeno un soggetto passivo e neutrale. È qualcosa di nuovo, per cui le categorie giuridiche esistenti si rivelano inadeguate.
È dunque su questo livello – quello dell’amplificazione – che si apre il vuoto normativo più significativo, e che il caso del referendum sulla giustizia ha reso visibile con la massima chiarezza.
3. Il caso Romania e le interferenze FIMI
Il 6 dicembre 2024 la Corte Costituzionale della Romania ha annullato il primo turno delle elezioni presidenziali del 24 novembre dello stesso anno, disponendo la ripetizione dell’intera consultazione per accertati “brogli” elettorali. In realtà non si trattava di brogli nel significato etimologico del termine; infatti, il voto era stato regolare. Ad essere viziato era il contesto informativo nel quale si era svolto che era stato sistematicamente alterato. Le indagini del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale avevano ricostruito una campagna di amplificazione coordinata su TikTok: migliaia di account dormienti sono stati riattivati in modo sincronizzato nelle settimane precedenti il voto con il preciso scopo di aumentare in modo esponenziale la visibilità del candidato Călin Georgescu, sfruttando l’opacità degli algoritmi di raccomandazione per aggirare le soglie pubblicitarie che avrebbero imposto maggiori obblighi di trasparenza.
La decisione della Corte pur essendo tecnicamente fondata, produce essa stessa una forzatura del sistema democratico della consultazione elettorale e cioè quella di annullare il voto di milioni di cittadini come rimedio a manipolazioni perpetrate da attori esterni. A questo punto porsi la domanda sulla reale incidenza della manipolazione sulle elezioni e sulla proporzionalità del rimedio dell’annullamento delle stesse è fondamentale ed ogni ordinamento democratico dovrà prima o poi affrontare la questione in termini giuridici oltre che etici.
Ciò che rende il caso paradigmatico non è l’annullamento in sé, ma la sequenza di omissioni che lo ha reso necessario. I segnali di quello che stava succedendo, infatti, erano rilevabili già prima del voto. Eppure nessun meccanismo si è attivato in tempo utile: TikTok disponeva degli strumenti tecnici, le autorità elettorali avevano competenze formali ma non accesso ai dati, le istituzioni europee non avevano ancora attivato i protocolli di cooperazione previsti dal Digital Services Act per i periodi elettorali. Il risultato è stato una catena di responsabilità diffuse che si traduceva, nei fatti, in assenza di responsabilità effettiva. Lo schema cosiddetto del paradosso della responsabilità distribuita rappresenta perfettamente il problema della difficoltà di intervento che l’amplificazione algoritmica dolosa è in grado di causare. Non mancano le norme, manca la loro capacità di produrre effetti quando servono, che durante una campagna elettorale devono essere immediati per arginare i danni che può produrre.
Il caso rumeno non è però un’anomalia. Il Terzo Rapporto FIMI, pubblicato dall’EEAS nel marzo 20253, documenta come le operazioni di influenza estera costituiscano ormai una componente strutturale delle strategie ibride di Russia e Cina, con le piattaforme digitali come vettore operativo primario. Il solo 2024 ad esempio, secondo tale rapporto, ha visto 152 operazioni documentate contro la Francia4, concentrate attorno alle elezioni legislative anticipate e ai Giochi Olimpici di Parigi: eventi scelti per l’alta visibilità e la finestra temporale compressa, con l’obiettivo non di imporre una verità parallela ma di bombardare l’utenza con versioni contraddittorie della realtà. La logica non è, quindi, quella della propaganda intesa come mezzo per convincere: bensì è quella della destabilizzazione epistemica, che punta a disorientare. Se i cittadini non riescono a distinguere il vero dal falso, il risultato non è l’adesione a una menzogna ma la sospensione del giudizio, la diffidenza verso qualsiasi fonte. Di conseguenza il vero bersaglio non è il risultato del voto ma la sua stessa premessa, la possibilità che possa esserci un’opinione pubblica informata. Si erode così la fiducia nel processo prima ancora che nel suo esito, rendendo qualsiasi risultato comunque contestabile in partenza.
Il nodo del problema è dunque prettamente istituzionale e non tecnologico. Il Digital Services Act5 ha introdotto obblighi rilevanti, ma la sua architettura è pensata per un funzionamento di tipo classico che richiede catene di attivazione non immediate, ciò provoca un ritardo strutturalmente incolmabile durante una campagna elettorale. Di fatto occorrerebbe un sistema di allerta preventiva attivabile automaticamente nei periodi elettorali in base al quale, le piattaforme dovrebbero trasmettere alle autorità competenti, in tempo reale durante le campagne elettorali, informazioni aggregate su anomalie di comportamento rilevate dai propri sistemi: ad esempio picchi improvvisi di engagement su determinati contenuti o profili, riattivazioni massicce di account dormienti, schemi di diffusione che presentano caratteristiche che non corrispondono ad un uso “statisticamente spontaneo” della piattaforma, account diversi che pubblicano lo stesso contenuto nello stesso momento, profili creati in serie con caratteristiche simili, ecc. Il tutto in analogia alla tutela del diritto della sicurezza delle reti, dove la risposta deve essere immediata e il coordinamento preventivo è condizione di efficacia.
4. Il quadro normativo europeo
Il citato Digital Services Act (DSA – Reg. UE 2022/2065) è il riferimento normativo europeo fondamentale. Esso impone alle piattaforme di grandi dimensioni l’obbligo di identificare e valutare i rischi sistemici derivanti dai loro algoritmi, inclusi gli effetti negativi sui processi elettorali, e di adottare misure proporzionate per evitare danni conseguenti all’uso improprio. La Commissione europea ha adottato orientamenti applicativi del DSA specificamente dedicati ai rischi elettorali, indirizzati alle piattaforme di grandi dimensioni, a cui chiedono di effettuare valutazioni del rischio prima delle elezioni, identificando le vulnerabilità dei propri sistemi rispetto alla manipolazione informativa. Prevedono poi, durante la campagna, meccanismi di risposta rapida agli incidenti mediante procedure interne per rilevare e contenere in tempi brevi le operazioni di interferenza già in corso. Infine, richiedono revisioni post-elettorali attraverso cui le piattaforme rendicontano alle Autorità6 su quanto rilevato e sulle misure adottate. Il limite, come evidenziato nel caso rumeno, è che si tratta di orientamenti indirizzati alle piattaforme in quanto destinatarie di obblighi di autoregolazione ma non istituiscono un canale diretto e vincolante di scambio con le autorità nazionali, né definiscono soglie automatiche di attivazione. La risposta dunque resta in larga misura discrezionale e interna alla piattaforma ed è quindi insufficiente.
I procedimenti avviati dalla Commissione – in relazione all’argomento trattato – nel 2024 hanno rappresentato il primo banco di prova applicativo del DSA nei confronti delle grandi piattaforme.
Nei confronti di X (ex Twitter), la Commissione ha contestato, per la parte che ci interessa, l’insufficienza dei sistemi di moderazione dei contenuti illegali oltre a rilievi sull’accesso ai dati per i ricercatori, che X aveva di fatto ristretto dopo l’acquisizione da parte di Musk.
Nei confronti di TikTok, il procedimento ha riguardato la protezione dei minori, i meccanismi di raccomandazione algoritmica e la gestione dei rischi sistemici legati alla diffusione di contenuti dannosi. Un filone specifico ha riguardato TikTok Lite, una versione semplificata dell’app con un sistema di ricompense per il tempo di utilizzo, sospesa cautelativamente dalla Commissione per i rischi di dipendenza. Il caso rumeno ha poi aggiunto urgenza politica al procedimento già in corso.
Nei confronti di Meta, i rilievi hanno riguardato il sistema pubblicitario basato sulla profilazione, la trasparenza degli algoritmi di raccomandazione e l’accesso ai dati per i ricercatori, tema quest’ultimo su cui Meta aveva imposto condizioni restrittive che la Commissione ha ritenuto incompatibili con il DSA.
Il tratto comune a tutti i procedimenti è la contestazione di tre categorie di violazione: opacità pubblicitaria, limitazioni all’accesso ai dati da parte di ricercatori e autorità, e valutazioni dei rischi sistemici ritenute inadeguate o incomplete. Va detto che nessuno di questi procedimenti si è ancora concluso con una decisione definitiva (salvo il caso di Tik Tok Lite che è stato ritirato volontariamente dall’UE quindi prima della pronuncia della Commissione), il che lascia aperta la questione dell’effettiva capacità deterrente del sistema sanzionatorio del DSA nella sua fase iniziale di applicazione.
5. Il quadro normativo italiano
La normativa europea presenta, come si è visto, evidenti lacune applicative, il quadro normativo italiano in materia di disinformazione elettorale risulta ancora più frammentato e strutturalmente impreparato ad affrontare le sfide descritte nei paragrafi precedenti.
L’ordinamento italiano, infatti, non dispone di una disciplina organica, le norme esistenti sono eterogenee – il codice penale, la legge sulla par condicio, le disposizioni del Testo Unico delle leggi elettorali, le regole dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – e non formano un sistema coerente capace di rispondere alle specificità dell’ambiente digitale.
La legge 22 febbraio 2000, n. 28, sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, è stata concepita per un ecosistema mediale radicalmente diverso da quello attuale: televisioni, radio, giornali e la sua applicazione ai social media è rimasta parziale e spesso controversa. L’AGCOM ha tentato di estendere in via interpretativa alcuni obblighi alle piattaforme digitali, ma senza una base legislativa adeguata i suoi interventi hanno avuto efficacia limitata e sono stati oggetto di contestazione. Il problema è strutturale, infatti, la par condicio regola i tempi di esposizione e la parità di accesso ai media tradizionali, ma non è in grado di intercettare il meccanismo dell’amplificazione algoritmica, che non dipende dal tempo acquistato o dall’accesso garantito ai sensi della legge citata bensì da logiche proprietarie poco chiare delle piattaforme in ordine alla distribuzione dei contenuti.
Sul versante penale, pur esistendo fattispecie potenzialmente applicabili come la diffamazione aggravata dall’uso del mezzo informatico di cui all’art. 656 c.p., la pubblicazione di notizie false e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico, fino alle ipotesi di frode elettorale, in realtà esse si scontrano con un duplice limite: da un lato richiedono l’accertamento dell’elemento soggettivo doloso, spesso difficile da provare nella catena di amplificazione algoritmica, dall’altro non contemplano alcuna forma di responsabilità in capo alle piattaforme in quanto tali, risultando pensate per condotte individuali e non per i comportamenti di grandi piattaforme digitali che, pur essendo soggetti privati, svolgono una funzione analoga a quella di infrastrutture pubbliche dell’informazione, con effetti che ricadono sull’intera collettività.
Un tentativo di colmare questo vuoto è stato compiuto già nella XVII legislatura con il DDL Gambaro (S. 2688/2017) e con la proposta del DDL Zanda-Filippin (S. 3001/2017), entrambi naufragati prima ancora di avviare l’esame parlamentare. Le critiche sollevate – relative al rischio di censura e alla difficoltà di definire la “falsità” di un contenuto on line in modo giuridicamente certo – hanno rivelato una difficoltà politica, prima ancora che tecnica, nell’affrontare il tema, che si è riproposta identica nelle legislature successive.
L’assenza di una normativa specifica produce ovviamente degli effetti concreti e a volte gravi. In Italia non esiste un’autorità designata con poteri di intervento in tempo reale sulle piattaforme durante le campagne elettorali, nè sono previsti obblighi di condivisione dei dati algoritmici delle grandi piattaforme social con le autorità nazionali, infine non esistono protocolli operativi che raccordino l’AGCOM, il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero dell’Interno e le piattaforme stesse in vista delle consultazioni. Il recepimento degli obblighi previsti dal DSA – che, come regolamento, è direttamente applicabile ma richiede comunque l’individuazione delle autorità nazionali competenti e la definizione delle procedure per far rispettare le regole – è avvenuto in modo parziale, con ritardi nell’attribuzione di ruoli e risorse all’AGCOM come Digital Services Coordinator. In realtà in Italia esiste una normativa che regola queste attività, ma il punto è che non è nata tutta con il DSA: si tratta di un sistema “a strati”, che è stato adattato e integrato in modo da consentire l’applicazione del Digital Services Act.
Il risultato è che, a titolo esemplificativo, di fronte a un’operazione di interferenza analoga a quella documentata in Romania, il sistema italiano non disporrebbe degli strumenti per rilevarla in tempo reale, per attribuire responsabilità in modo chiaro, né per neutralizzarla prima che il danno democratico si sia già prodotto. Il problema non è l’assenza di strumenti giuridici in astratto, ma la mancata costruzione di un sistema istituzionale capace di utilizzarli in modo coordinato e tempestivo. Ciò richiede scelte che vanno oltre la tecnica legislativa: attribuire risorse e poteri effettivi alle autorità indipendenti, imporre obblighi di condivisione dei dati alle piattaforme, definire soglie automatiche di attivazione nei periodi elettorali. Sono scelte che implicano un conflitto aperto con interessi economici e politici consolidati. Il fatto che nessuna legislatura le abbia compiute non è una coincidenza: è la misura esatta della distanza tra la retorica della difesa della democrazia digitale e la volontà reale di praticarla.
6. Conclusione. Verso una responsabilità democratica dell’algoritmo
Il filo conduttore che attraversa tutti i casi esaminati – dal video di Barbero etichettato durante il referendum sulla giustizia, alla campagna di amplificazione coordinata che ha preceduto le elezioni rumene, fino ai procedimenti europei contro le grandi piattaforme e al vuoto normativo italiano – non è tecnologico, è politico, e riguarda una domanda fondamentale per il nostro futuro ma che le democrazie contemporanee continuano a rinviare: chi esercita potere sull’informazione pubblica deve rispondere di quell’esercizio? e davanti a chi?
La risposta che le società occidentali hanno finora offerto è parziale e, per certi versi, elusiva. Si è infatti costruito un regime di responsabilità per i contenuti – chi pubblica una notizia falsa, chi diffama, chi incita all’odio – lasciando però sistematicamente fuori dal perimetro della responsabilità giuridica il livello che produce gli effetti più rilevanti sul piano democratico: quello dell’amplificazione. Un algoritmo che rende virale una notizia falsa e invisibile un’analisi argomentata non produce un contenuto, ma ne decide la portata. Non mente, ma sceglie cosa far sentire. Questa scelta ha conseguenze reali sull’opinione pubblica, sul voto, sulla stessa possibilità che esista un dibattito informato. Eppure resta, ad oggi, giuridicamente irresponsabile.
Il primo nodo da sciogliere è dunque quello della qualificazione. L’amplificazione algoritmica non è né neutrale né casuale: deriva da scelte progettuali intenzionali, finalizzate ad aumentare il coinvolgimento degli utenti e, di conseguenza, i ricavi pubblicitari. Considerare l’amplificazione algoritmica come una scelta editoriale dell’impresa, con le conseguenti responsabilità, non implica equiparare le piattaforme agli editori tradizionali, una categoria che non le rappresenta adeguatamente. Significa piuttosto riconoscere che le piattaforme, pur essendo diverse dai media classici, esercitano comunque un potere di selezione e promozione dei contenuti, e devono quindi rispondere degli effetti che tali scelte producono, e ciò indipendentemente dal fatto che non abbiano scritto una riga del contenuto distribuito. Il diritto deve costruire categorie nuove per soggetti nuovi, invece di continuare ad applicare categorie vecchie che o non colgono il fenomeno o lo esentano da qualsiasi obbligo.
Il secondo nodo riguarda la trasparenza, spesso invocata come soluzione sufficiente. Sapere come funziona un algoritmo è necessario, ma non basta. La trasparenza, da sola, resta una forma di comunicazione formale: produce relazioni, controlli e dichiarazioni di principio, ma non cambia davvero i comportamenti se non è accompagnata dalla possibilità concreta di imporre sanzioni. Il DSA ha introdotto obblighi di trasparenza significativi, ma i procedimenti aperti dalla Commissione europea non si sono ancora conclusi con decisioni definitive, e il meccanismo di attivazione, come il caso rumeno ha dimostrato, è strutturalmente troppo lento per incidere in tempo reale durante una campagna elettorale. La trasparenza deve quindi essere concepita non come punto di arrivo ma come strumento al servizio di un regime sanzionatorio effettivo, dotato di soglie automatiche di attivazione nei periodi elettorali e di canali diretti e vincolanti tra piattaforme e autorità competenti.
Il terzo nodo è il più profondo, e chiama in causa non solo il diritto ma la teoria democratica. Le grandi piattaforme digitali esercitano oggi una forma di governance: decidono quali voci circolano e quali no, quali argomenti entrano nell’agenda pubblica e quali ne restano fuori, quale formato del discorso viene premiato e quale penalizzato. Lo fanno attraverso sistemi automatizzati opachi, applicando criteri commerciali a processi che richiederebbero logiche democratiche, senza alcuna investitura pubblica e senza dover rendere conto a nessuna istituzione rappresentativa. È la forma più compiuta di potere senza responsabilità: una governance che produce effetti collettivi di prima grandezza ma che non ha elettori, non ha mandato, non ha vincoli costituzionali. Il diritto civile e penale, pensati per regolare rapporti tra soggetti privati o per sanzionare condotte individuali, non sono strumenti adeguati a presidiare questa dimensione. Occorre invece una riflessione sulla legittimazione democratica delle piattaforme che affronti la questione in termini costituzionali: se un soggetto privato esercita un potere strutturale sui processi democratici, la democrazia non può limitarsi a chiedere che lo eserciti in modo trasparente. Deve pretendere che lo eserciti in modo responsabile, controllabile e, nei casi estremi, limitabile.
Quando un sistema di IA orienta stabilmente le opinioni politiche di milioni di persone7, e quando un algoritmo di raccomandazione decide quali voci circolano durante una consultazione costituzionale, entrambi stanno esercitando una funzione di governo, e la governance, per definizione, richiede una legittimazione che né l’IA né le piattaforme hanno mai ricevuto. Finché quella legittimazione non sarà pretesa e costruita, il silenzio dell’algoritmo continuerà a non essere neutralità: sarà semplicemente potere senza un nome e senza un responsabile.
La domanda che apre questo articolo – chi risponde quando l’algoritmo mente? – non ha una risposta giuridica soddisfacente. Ma la direzione in cui cercarla è chiara: non nell’attribuzione di responsabilità individuali per singoli contenuti, ma nella costruzione di un regime di accountability democratica per i sistemi che decidono, su scala di massa e in tempo reale, cosa una società è messa in condizione di sapere. Finché quella costruzione non sarà compiuta, le democrazie continueranno a subire interferenze che non riescono a prevenire, danni che non riescono ad attribuire e rimedi che arrivano sempre troppo tardi.
1Fonte: rapporto sul superciclo elettorale 2024 dell’International IDEA (Istituto internazionale per la democrazia e l’assistenza democratica), basato sul portale Global Election Monitor. La notizia è stata ripresa in italiano dall’ ANSA (13 giugno 2025)
2Commissione europea, Piano d’azione per la democrazia europea, COM (2020) 790 final, 3 dicembre 2020.
3European External Action Service (EEAS), 3rd EEAS Report on Foreign Information Manipulation and Interference Threats. Exposing the architecture of FIMI operations, marzo 2025, disponibile su: https://www.eeas.europa.eu/eeas/3rd-eeas-report-foreign-information-manipulation-and-interference-threats-0_en
4Ivi, pag. 9
5Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Digital Services Act), GU L 277, 27 ottobre 2022, pp. 1–102, disponibile su: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065
6Le Autorità sono: la Commissione europea, che è l’autorità di vigilanza primaria (artt. 56 e segg. DSC). A livello nazionale, l’interlocutore designato è il Digital Services Coordinator (DSC artt. 49 e segg.), un’autorità che ciascuno Stato membro ha dovuto istituire: in Italia, in particolare, è l’AgCom. Per le grandi piattaforme comunque il potere sanzionatorio e di indagine primario resta in capo alla Commissione.
7Per approfondire l’argomento, vedasi il mio articolo: Il voto impossibile. Dal referendum sulla giustizia al mito della neutralità dell’intelligenza artificiale (https://www.giuseppemotta.it/il-voto-impossibile-dal-referendum-sulla-giustizia-al-mito-della-neutralita-dellintelligenza-artificiale/)

Gentilissimo dott. Motta l’articolo da Lei proposto è molto illuminante e mi ha permesso di ragionare sul fatto che, oltre alla responsabilità per il contenuto che un utente pubblica, vi sia anche la “responsabilità per l’amplificazione di quello che una piattaforma sceglie” come da Lei citata. Ed è grave anche perché non è in alcun modo contemplata e prevista una adeguata sanzione. Temo anche che questo “vuoto normativo” potrà favorire alcuni Paesi che potranno approfittare proprio delle “interferenze” e delle “distorte rappresentazioni” che l’algoritmo offre per disturbare volutamente il libero pensiero dell’onesto cittadino. Le porgo le mie congratulazioni e i miei più sinceri complimenti. Un caro saluto. Risuglia.