di Giuseppe Motta
1. Introduzione
Nel 1679 il Parlamento inglese approvò l‘Habeas Corpus Act, sancendo in modo definitivo il principio per cui nessuno può essere privato della libertà personale senza una base legale e senza il controllo di un giudice. Senza dubbio fu uno dei pilastri sui quali è stato edificato il moderno concetto di Stato di diritto; il principio era semplice, concreto e fisico, il corpo dell’individuo non poteva essere trattenuto arbitrariamente dal potere. Oggi quella garanzia non basta più, non perché sia diventata superflua, ma perché il potere ha imparato a operare altrove: non più e non solo sul corpo, ma sulla mente.
Se un tempo il tema impellente era la libertà del corpo contro le carcerazioni arbitrarie e le violenze fisiche, ora l’emergenza riguarda l’autonomia cognitiva nell’accedere alle informazioni, la possibilità di proteggere la propria identità, di comunicare liberamente le proprie idee, la capacità di sottrarsi ai condizionamenti spesso sottili e pervasivi, del potere. In questo contesto è maturata, nel dibattito giuridico e sociologico più recente, l’idea di un habeas mentem: una nuova garanzia fondamentale che estenda dal mondo fisico a quello digitale la promessa originaria dell’habeas corpus1.
Non è un paradosso di poco conto, viviamo infatti nell’epoca in cui chiunque può pubblicare, commentare, condividere, trasmettere in diretta la propria opinione a una platea potenzialmente globale, senza censori, senza editori, senza filtri istituzionali. Mai nella storia dell’umanità la libertà formale di espressione è stata così estesa, eppure, parallelamente a questa espansione senza precedenti della libertà di parola, si è prodotta una contrazione silenziosa e quasi impercettibile della libertà di pensare.
La libertà cognitiva, intesa come capacità di formarsi un’opinione autonoma attraverso l’accesso plurale alle fonti e la valutazione critica delle informazioni, non è la stessa cosa della libertà di espressione. La prima è la condizione della seconda, si può liberamente esprimere solo ciò che si è liberamente pensato; di conseguenza, se il processo di formazione del pensiero viene condizionato a monte – attraverso la selezione algoritmica delle informazioni che raggiungeranno l’utente con l’amplificazione di certi contenuti e la soppressione di altri, la creazione di ambienti informativi personalizzati e impermeabili al confronto – allora la libertà di espressione rischia di diventare solo la libertà di ripetere ciò che l’algoritmo ha già deciso che noi pensassimo.
Ciò che lascia sgomenti è il fatto che, sebbene gravissima, quella della libertà cognitiva è una perdita difficile da percepire proprio perché non assomiglia alle forme di censura che conosciamo. Nessuno ci vieta di leggere il giornale che preferiamo, di ascoltare le voci che ci convincono di più, di frequentare le comunità con cui ci sentiamo affini; lo facevamo anche prima dell’era digitale, la differenza è che oggi questo processo non è il risultato di una scelta consapevole, ma di un’architettura invisibile che lo orienta, lo accelera e lo radicalizza, ottimizzando non la qualità della nostra riflessione, ma il tempo che trascorriamo sulla piattaforma. La libertà che non sappiamo di aver perso è precisamente questa: la possibilità di sbagliare strada da soli, di incontrare per caso un’idea che non avremmo cercato, di essere disturbati da un punto di vista che non ci appartiene.
Le piattaforme non sono più semplici strumenti di comunicazione, sono diventate infrastrutture decisive della vita democratica. Attraverso sistemi di profilazione e algoritmi di raccomandazione, esse determinano cosa vediamo, cosa viene reso invisibile, quali contenuti vengono premiati e quali penalizzati. Non si tratta di un’influenza marginale ma di una riscrittura silenziosa e continua dello spazio pubblico, operata da soggetti privati senza mandato democratico e senza possibilità di controllo giudiziario.
Un caso concreto, accaduto poche settimane fa, illustra con precisione l’importanza della posta in gioco: il 18 febbraio 2026, al convegno “Epistemia e Intelligenza artificiale” indetto dall’Università La Sapienza di Roma, il presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Giacomo Lasorella ha annunciato l’intenzione di inviare una segnalazione formale alla Commissione europea sull’AI Mode di Google, definendolo un caso evidente di impatto sull’informazione e denunciando il rischio di compressione della libertà informativa e del diritto dei cittadini di accedere a più fonti. Il meccanismo contestato dall’Autority è, nella sua semplicità, rivoluzionario. AI Mode e AI Overview sono funzionalità che sintetizzano le informazioni reperite online restituendo risposte dirette, riducendo la necessità di visitare i siti di origine. Il rischio principale, secondo AgCom, è che l’utente trovi già nella pagina dei risultati una risposta completa e non senta più il bisogno di approfondire consultando direttamente le fonti. In realtà non si tratterebbe di censura in senso stretto, infatti, non viene vietato nulla, non viene oscurato nessun sito, si tratta, invece, di qualcosa di molto più sottile e insidioso; la sostituzione progressiva del processo di ricerca e valutazione critica delle fonti con una risposta preconfezionata, opaca nei criteri di selezione, prodotta da un sistema che nessun cittadino ha eletto e nessun giudice può sindacare nel merito.
Secondo associazioni di editori europei come News Media Europe, gli AI Overview potrebbero causare cali di traffico anche fino al 40% in alcuni casi. Google in risposta all’accusa ha sostenuto che AI Overview e AI Mode rappresentano una naturale evoluzione del motore di ricerca, non una limitazione dell’accesso all’informazione. Questa risposta introduce una logica che merita di essere esaminata con attenzione e cioè l’idea che ogni innovazione tecnologica sia per definizione una evoluzione, e che chi solleva obiezioni stia semplicemente resistendo al progresso. Tale logica, purtroppo, è però quella che ha accompagnato ogni forma storica di concentrazione del potere, digitale e non.
Il caso Google AI Mode è solo uno degli esempi in cui l’innovazione dei servizi digitali precede la disciplina e in cui chi subisce le conseguenze di questa asimmetria non ha strumenti adeguati per difendersi. È da questo vuoto giuridico, politico, ma soprattutto concettuale che nasce l’esigenza di pensare ad un habeas mentem.
In precedenti lavori ho cercato di analizzare le diverse facce di questi fenomeni: l’odio in rete come nuova forma di devianza digitale, le fallacie logiche nel linguaggio politico come strumento di manipolazione del consenso, la propaganda referendaria come tecnica di persuasione che bypassa il ragionamento critico. Guardando oggi questi temi nel loro insieme, emerge con chiarezza che essi non sono fenomeni separati ma manifestazioni diverse di un unico processo strutturale. La mente dell’utente, in un certo senso, diventa “ostaggio” della piattaforma, perché sottoposta al suo modello esperienziale e di produzione di valore; le nostre attività cognitive – la nostra attenzione, le nostre relazioni, persino le nostre opinioni – vengono messe a valore senza un consenso consapevole e senza la possibilità reale di sottrarsi a questo meccanismo senza essere penalizzati o esclusi.
In molti casi questi meccanismi favoriscono ciò che genera attenzione immediata: indignazione, rabbia, conflitto, odio. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, cresce la polarizzazione, si indebolisce la fiducia, si deteriora la convivenza civile. La democrazia, infatti, non vive solo di voto: vive di confronto pubblico tra idee diverse, di accesso equo all’informazione, di fiducia reciproca. Quando l’infrastruttura di quel confronto è gestita da algoritmi ottimizzati per il profitto, la democrazia stessa diventa una variabile dipendente da logiche che le sono estranee.
Obiettivo di questo breve saggio è dunque esaminare se e come sia possibile costruire un sistema di garanzie per la sovranità cognitiva dell’individuo nell’era digitale. Rispetto alla velocità del progresso dell’intelligenza artificiale e alla pervasività delle piattaforme anche pochi anni potrebbero essere troppi. La posta in gioco per la libertà individuale, per la tenuta democratica, per la stessa possibilità di una convivenza civile fondata sulla ragione è forse la più alta che la nostra società sia chiamata ad affrontare nel nostro tempo.
2. Ma cosa è l’habeas mentem?
Per secoli il conflitto tra potere e libertà si è giocato sul corpo. Lo sapeva bene Michel Foucault quando, analizzando le istituzioni disciplinari della modernità – il carcere, l’ospedale, la scuola – descrisse il biopotere come quella forma di governo che non si limita a punire, ma che plasma, sorveglia e normalizza i corpi degli individui trasformandoli in soggetti produttivi e governabili. Il biopotere non opera attraverso la violenza dichiarata, ma attraverso la classificazione, la misurazione, la norma2. Con l’habeas corpus, come si è visto, il diritto moderno aveva almeno posto un limite formale all’arbitrio fisico dello Stato; fu una conquista enorme. Ma oggi quella conquista non basta più, perché il potere ha imparato ad operare altrove.
Non più sul corpo ma sulla mente. Ciò che Foucault intuì come biopotere si è trasformato nell’epoca digitale in qualcosa di ancora più pervasivo e invisibile: un “neuro-potere” esercitato non attraverso istituzioni fisiche ma attraverso piattaforme algoritmiche che osservano, profilano e condizionano i processi cognitivi degli individui in tempo reale. Il “neuromarketing” e il “marketing esperienziale” non si accontentano più di osservare le scelte, vogliono comprendere e condizionare i processi mentali che le presiedono. La scoperta che le gratifiche dei like attivano il centro della “ricompensa” del cervello, il sistema neuronale collegato al piacere e alla dipendenza, non è un dettaglio di poco conto ma è la prova che il condizionamento opera a un livello pre-riflessivo, sottraendosi alla consapevolezza critica dell’individuo.
In questo contesto nasce l’esigenza di un habeas mentem: il diritto a che le proprie attività cognitive non vengano valorizzate senza il nostro consenso esplicito. Il problema è fondamentale e strutturale nell’era dell’intelligenza artificiale. Nel capitalismo cognitivo ogni piattaforma è anche un ambiente produttivo, trasforma in dati le nostre attese, le nostre relazioni, le nostre emozioni e la gratuità monetaria nasconde uno scambio tutt’altro che simmetrico, il valore sono i dati, e la mente dell’utente diventa, in un senso molto preciso, “ostaggio” del modello esperienziale della piattaforma. Come nel panopticon di Jeremy Bentham – la prigione in cui i detenuti si autodisciplinano perché sanno di poter essere osservati in qualsiasi momento – l’utente digitale interiorizza i meccanismi della piattaforma e modifica il proprio comportamento anche quando non è consapevole di essere monitorato. La sorveglianza non ha più bisogno di essere continua: è sufficiente che sia solo possibile.
Rimane aperta e urgente, la domanda di fondo: è possibile elaborare un sistema di tutele che consenta all’individuo di sottrarsi al controllo e allo sfruttamento delle proprie dimensioni cognitive senza perdere i benefici dell’epoca digitale? Dove sono i confini inviolabili della mente nell’era delle piattaforme cognitive e del neuromarketing3?
Quando si utilizza una piattaforma digitale, si produce un valore economico reale; le ricerche, i click, ciò che si scrive, i modi in cui si reagisce ai contenuti, producono dati che alimentano algoritmi, profilazioni e modelli pubblicitari. Di fatto si fa un lavoro cognitivo senza alcuna remunerazione. Si estrae un valore non tanto dal corpo o dalle mani, ma dall’attività mentale, che, peraltro, viene anche condizionata. Sebbene la propaganda e la manipolazione del consenso siano antiche quanto la politica, nell’era digitale però cambia qualcosa di essenziale, infatti, non si tratta più di esporre passivamente l’individuo a un messaggio persuasivo. Le piattaforme abilitano l’utente a produrre e diffondere quella stessa propaganda e aprono la possibilità concreta di riprogrammare nel tempo le sue attitudini e preferenze, modificando l’ambiente informativo in cui è immerso prima ancora che egli abbia formulato un’opinione. È contro questa forma di intervento pre-riflessivo che l’habeas mentem intende erigere una barriera e cioè il diritto a che il processo di formazione del proprio pensiero non venga alterato senza consenso esplicito, e senza la possibilità reale di sottrarvisi.
Il problema, però, si fa, a questo punto, filosoficamente e giuridicamente più insidioso. Si consideri un caso tutt’altro che ipotetico: un utente che diffonde sistematicamente contenuti razzisti sulla propria bacheca, magari anche rimbalzando notizie false da siti costruiti a questo scopo. Facebook può decidere di intervenire non censurando quei contenuti ma modificando progressivamente la sua timeline, meno materiale razzista, più aggiornamenti degli amici, fotografie dei figli dei conoscenti, notizie sulla squadra del cuore, ecc.. Una riprogrammazione silenziosa della bolla informativa che, nel tempo, potrebbe alterare la percezione dell’utente sulla presunta gravità di certi fenomeni. Ma questa è una soluzione? O è, come suggeriva Foucault per le istituzioni disciplinari, una forma di normalizzazione che non punisce ma plasma e che lo fa senza che il soggetto ne sia consapevole, e dunque senza che possa accettarla o rifiutarla?
La contraddizione è evidente: l’habeas mentem nasce per proteggere la mente dalla manipolazione delle piattaforme, ma paradossalmente rischia di dover proteggere anche il manipolatore dalla piattaforma che vuole correggerlo. Il diritto degli individui a coltivare opinioni scomode, minoritarie, persino errate, purché nei limiti della legge, è un pilastro della democrazia liberale che non si può sacrificare in nome di presunti valori condivisi. Un disciplinamento algoritmico della mente, ancorché orientato a ridurre l’odio, non è strutturalmente diverso dalla manipolazione che intende combattere: cambia il fine, non il metodo. Le soluzioni al problema delle fake news rischiano così di produrre esiti più distopici del male che intendono curare. La tutela della mente dalla manipolazione non può diventare essa stessa una forma di manipolazione legittimata dal consenso sociale. L’habeas mentem, in questo senso, non è solo un diritto contro il potere delle piattaforme, è un diritto contro qualsiasi potere, pubblico o privato, algoritmico o politico, che pretenda di entrare nella mente dell’individuo senza il suo consenso, anche quando lo fa in suo nome e per il suo bene.
3. Odio, fallacie e manipolazione: la protezione del diritto all’habeas mentem
L’odio in rete non è un fenomeno nuovo e sarebbe sbagliato trattarlo come tale. Ho già avuto modo di occuparmene in precedenza, cercando di mostrare come il cosiddetto hate speech digitale non sia semplicemente la trasposizione online di pulsioni aggressive preesistenti, ma un fenomeno qualitativamente diverso, amplificato e strutturalmente incentivato dalle logiche delle piattaforme4. Alcune inchieste giornalistiche, basate su documenti interni alle piattaforme social, hanno accertato che la modifica dell’algoritmo del News Feed di Facebook del 2018 ha finito per amplificare contenuti polarizzanti e divisivi, in quanto più capaci di generare coinvolgimento attivo e partecipazione5. L’odio, in altri termini, non è un effetto collaterale indesiderato del modello di business delle piattaforme ma è, almeno in parte, un suo prodotto. Gli algoritmi e le modalità di presentazione dei contenuti privilegiano interazioni forti, polarizzate e sensazionalistiche a discapito della complessità e dell’approfondimento. Mentre il conflitto paga, la riflessione no.
Di fronte a questo scenario, le piattaforme hanno dichiarato di aver risposto con strumenti di moderazione sempre più sofisticati. Il ricorso all’intelligenza artificiale e al machine learning è oggi non solo imprescindibile, data l’enorme quantità di contenuti caricati online ogni giorno, ma viene presentato come uno strumento proposto come antidoto tecnico a un problema che è, nella sua sostanza, profondamente umano, come se la stessa logica algoritmica che ha contribuito ad amplificare l’odio potesse, opportunamente riorientata, neutralizzarlo. L’argomento ha una sua logica; infatti, nessun esercito di moderatori umani potrebbe processare in tempo reale i miliardi di contenuti che circolano quotidianamente sulle grandi piattaforme. L’automazione è, in questo senso, inevitabile.
Ma è qui che il problema si fa, dal punto di vista dell’habeas mentem, filosoficamente e giuridicamente insidioso. I sistemi di moderazione algoritmica sono sovente viziati da bias discriminatori che rendono particolarmente elevato il rischio di falsi positivi ai danni delle minoranze. Di conseguenza, l’algoritmo che dovrebbe proteggere le minoranze dall’odio finisce spesso per colpire le minoranze stesse. Il meccanismo è stato analizzato con rigore in un contributo pubblicato sulla Rivista italiana di informatica e diritto, ciò che è emerso è un corto circuito sistemico, in cui il rimedio replica, in forma algoritmica, il pregiudizio che intende combattere, producendo un’applicazione del divieto di hate speech paradossalmente incoerente con il sistema di valori dell’Unione europea che quel divieto ha introdotto6.
C’è poi la questione, ancora più delicata, del meccanismo della “moderazione” come strumento per un disciplinamento cognitivo, in pratica è la differenza tra l’esercizio classico del potere, che ci dice cosa non possiamo fare, e un potere che decide, al posto nostro e a nostra insaputa, cosa abbiamo voglia di pensare e di fare. In quest’ottica il cosiddetto shadow banning, la scelta algoritmica di ridurre la visibilità di un contenuto o di un account senza avvisare l’utente, rappresenta una pratica comune nelle piattaforme ed è una delle pratiche più controverse in quanto equiparata alla censura. Non si tratta però di censura dichiarata, che almeno sarebbe riconoscibile e contestabile, ma di una riduzione silenziosa e poco trasparente della portata comunicativa dell’individuo, operata senza notifica, senza motivazione, senza possibilità di tutela effettiva.
C’è uno studio scientifico che merita di essere citato perché chiarisce empiricamente ciò che spesso viene trattato come semplice sospetto. Una ricerca pubblicata sul principale archivio open access di preprint scientifici ha analizzato oltre 2,5 milioni di profili Twitter, per misurare se e come la piattaforma limiti la visibilità di certi account senza notificarlo agli interessati. I ricercatori hanno misurato dall’esterno ciò che la piattaforma sistematicamente nega e cioè l’esistenza di un meccanismo di silenziamento selettivo e opaco. I risultati hanno evidenziato variazioni significative nella visibilità degli account, correlate a precise caratteristiche dei profili, smentendo la tesi ufficiale di Twitter secondo cui le restrizioni sarebbero semplici “errori tecnici”7.
Il paradosso che emerge, e che si è rilevato in precedenza, diventa strutturale: lo stesso principio che nasce per difendere l’individuo dalla manipolazione delle piattaforme deve impedire alle piattaforme di manipolare l’individuo anche quando lo fanno per correggerlo. Il diritto degli individui a coltivare opinioni scomode, minoritarie, persino errate, purché si mantenga nei limiti del diritto di manifestazione del pensiero, è un pilastro della democrazia liberale che non si può sacrificare in nome dell’igiene informativa. Le piattaforme, incalzate da termini brevi e obblighi normativi stringenti, rischiano di rimuovere a prescindere tutti i contenuti “rischiosi”, ledendo la libertà di espressione anche di coloro che non avrebbero commesso alcun illecito. Un disciplinamento algoritmico della mente, ancorché orientato a ridurre l’odio, non è strutturalmente diverso dalla manipolazione che intende combattere. La differenza tra chi manipola per nuocere e chi manipola per correggere è moralmente rilevante, ma giuridicamente insufficiente, in entrambi i casi la mente dell’individuo viene influenzata senza il suo consenso.
Oggi siamo giunti a un punto di svolta, molti utenti e creator stanno abbandonando le grandi piattaforme generaliste – Facebook, Instagram, X – alla ricerca di spazi digitali ancora privi di un modello di business consolidato basato sulla profilazione, meno algoritmizzati e orientati a interazioni più significative8. È un segnale che il modello dominante, fondato sull’amplificazione del conflitto, sulla cattura dell’attenzione e sulla moderazione opaca, sta mostrando le proprie contraddizioni dall’interno. Ma la fuga individuale non è una soluzione sistemica, l’habeas mentem non nasce solo per regolare chi manipola e chi corregge ma per affermare un principio più radicale: nessuna architettura, indipendentemente dalle intenzioni di chi la progetta, può essere legittimata e sottratta al controllo democratico e al consenso consapevole degli individui i cui processi cognitivi essa condiziona.
4. Il quadro normativo: può una norma garantire l’habeas mentem?
La risposta europea alla sfida delle piattaforme digitali è stata, fino ad oggi, essenzialmente normativa. Non potendo competere con gli Stati Uniti sul piano tecnologico né con la Cina su quello infrastrutturale, Bruxelles ha puntato sul primato regolatorio – il GDPR che tutela i dati personali, il DSA che regola le piattaforme, il AI Act che disciplina i sistemi di intelligenza artificiale e ancora non pienamente operativo, gli European Data Spaces per creare ecosistemi federati in cui i dati restano sotto il controllo di chi li genera, ma possono circolare in modo sicuro, interoperabile e conforme ai valori europei – costruendo un modello normativo di portata globale che altri paesi sono costretti ad adottare, almeno formalmente, se vogliono accedere al mercato europeo. È quello che alcuni studiosi chiamano “effetto Bruxelles”: la capacità cioè di esportare standard giuridici attraverso la forza attrattiva del mercato interno. Un modello ingegnoso ma che applicato alla tutela della sovranità cognitiva rivela limiti strutturali che meritano di essere esaminati con particolare attenzione e senza cadere nella tentazione della “supponenza culturale” tipica dell’atteggiamento europeo nei confronti degli “altri”.
Inoltre, nel novembre 2025 la Commissione europea ha proposto il cosiddetto Digital Omnibus, un pacchetto di semplificazione normativa che mira a ridurre gli obblighi previsti dal DSA, dal GDPR e dall’AI Act per le imprese, suscitando forti critiche da parte di chi teme che si stia smantellando il quadro di tutele appena costruito. La proposta e le relative critiche dimostrano che il problema non è solo l’inefficacia delle norme esistenti, ma che le stesse norme sono già sotto pressione prima ancora di essere pienamente applicate.
Il primo limite dell’attuale normativa è strutturale. Il GDPR e le norme sui dati personali nascono per tutelare i cittadini europei, ma nella pratica producono un effetto di localizzazione: i dati devono restare o transitare in territori soggetti alla giurisdizione europea, il che contraddice il principio di libera circolazione su cui si fonda il mercato unico. Fin qui si tratta solo di una incoerenza tecnica, risolvibile in teoria con aggiustamenti normativi. Il problema più profondo è un altro, l’Europa ha costruito la propria identità geopolitica sul primato regolatorio, sull’idea cioè di poter governare i fenomeni globali attraverso standard giuridici universali anziché attraverso la forza tecnologica o militare. Ammettere che le proprie norme producono effetti contraddittori significherebbe incrinare questa identità. Il risultato è una tendenza istituzionale a non vedere il problema, o a risolverlo formalmente, producendo norme che descrivono la realtà desiderata senza modificare quella esistente che siano dunque rassicuranti nella forma ma inefficaci nella sostanza.
Il secondo limite è di natura geopolitica. Un imperialismo giuridico, per quanto ispirato ai diritti fondamentali, risulta impotente di fronte a un imperialismo tecnologico ed economico che non ha alcun obbligo morale di rispettare le sentenze della Corte di Giustizia. Le grandi piattaforme americane e le infrastrutture digitali cinesi operano secondo logiche di mercato e di potere che il diritto europeo può al massimo sfiorare, raramente penetrare. La reazione delle big tech alle sanzioni europee è tuttalpiù il pagamento della multa come costo di produzione e la prosecuzione indisturbata delle pratiche contestate. Le sanzioni previste dall’AI Act, infatti, possono raggiungere i 35 milioni di euro o il 7% del fatturato globale annuo, cifre apparentemente elevate, ma che per un’azienda come Google o Meta rappresentano una frazione minima del loro patrimonio.
Applicato specificamente all’habeas mentem, questo quadro produce una conseguenza precisa: le norme che l’Europa sta costruendo per tutelare la sovranità cognitiva degli individui, quale la trasparenza algoritmica, il diritto di opposizione alla profilazione e i limiti all’uso dei dati per finalità pubblicitarie, rischiano di restare lettera morta se non sono accompagnate da una capacità sanzionatoria reale e da una volontà politica di esercitarla. Il caso dell’AI Mode di Google, segnalato dall’AgCom alla Commissione europea, è emblematico, la norma esiste, il problema è stato identificato, ma tra la segnalazione e l’effettiva modifica del comportamento della piattaforma si apre un abisso temporale e procedurale durante il quale milioni di utenti continuano a subire, inconsapevolmente, la compressione della propria autonomia cognitiva.
Il vero problema, allora, non è quante norme riesce a produrre l’Europa, ma se quelle norme siano in grado di incidere sulla realtà o se rischino di diventare esse stesse mere descrizioni decontestualizzate, dei dati tra i dati. L’habeas mentem non può essere solo un principio enunciato in un regolamento, deve essere una garanzia azionabile, concreta, tempestiva; altrimenti, come l’antico habeas corpus nelle mani di un giudice compiacente, diventa la forma vuota di una libertà che non c’è più.
5. Democrazia, tolleranza e sovranità della mente
La democrazia, nella sua accezione più profonda, non è soltanto una procedura elettorale ma anche un sistema di convivenza che presuppone cittadini capaci di formarsi opinioni autonome, di confrontarle con quelle altrui in uno spazio pubblico plurale, e di delegare il potere sulla base di una deliberazione consapevole. Questa definizione minima che ho già avuto occasione di esaminare nei saggi dedicati al populismo e ai limiti della democrazia diretta9, oggi è messa in discussione non da un nemico esterno riconoscibile, ma da un’architettura invisibile che trasforma la partecipazione democratica in qualcosa di radicalmente diverso da ciò che i suoi fondatori avevano immaginato.
Un ecosistema digitale costruito per massimizzare il tempo di permanenza e la monetizzazione dell’attenzione mette a rischio principi fondamentali della nostra convivenza democratica: la sovranità popolare, la solidarietà, l’uguaglianza, la libertà di espressione e la dignità umana.
Non si tratta di un’osservazione teorica, è la premessa del manifesto Piano B, sottoscritto recentemente da economisti, giuristi e rappresentanti della società civile italiana, che individua negli algoritmi delle piattaforme il principale fattore di distorsione del dibattito pubblico contemporaneo. Come si è visto, ad essere premiati sono soprattutto i contenuti più divisivi e violenti, e poiché i social occupano sempre più spazio nel quotidiano dei cittadini, tutto questo produce ripercussioni dirette sulla società e sulla qualità della democrazia stessa10.
Il meccanismo è quello descritto come tecno-populismo: sotto il pretesto di difendere la libertà di parola, un’alleanza di oligarchi tecnologici e leader populisti sta sistematicamente tentando di screditare le istituzioni democratiche e minare lo stato di diritto, trasformando i social media in uno strumento per amplificare il populismo e la disinformazione11.
La decisione di Mark Zuckerberg di smantellare le politiche di moderazione di Meta all’inizio del 2025, sfidando apertamente il Digital Services Act europeo, e la trasformazione di X da parte di Elon Musk in una piattaforma di amplificazione sistematica di narrazioni anti-istituzionali, non sono episodi isolati, sono sintomi di una strategia consapevole di erosione del quadro democratico attraverso il controllo delle infrastrutture cognitive.
Le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale creano una spirale di radicalizzazione che mina la qualità del dibattito pubblico e rafforza la logica amico/nemico tipica del discorso populista. Il paradosso è evidente, mentre le tecnologie digitali promettono di ampliare la partecipazione democratica, finiscono per favorire una forma di “partecipazione tossica”, basata sulla reattività immediata piuttosto che sulla riflessione critica.
Da molte parti si addebita proprio alla lentezza della democrazia una buona parte dei problemi del Paese, riproponendo l’antica idea dell’uomo solo al comando. Ma la lentezza democratica non è un difetto strutturale, è la garanzia che le decisioni siano deliberate, condivise, reversibili. Accelerare la decisione collettiva attraverso la disintermediazione algoritmica non produce più democrazia produce la sua simulazione12.
Il collegamento con il concetto di tolleranza è qui diretto e ineludibile. La tolleranza, in senso classico, non è indifferenza è la disponibilità a convivere con ciò che non si condivide, riconoscendo all’altro il diritto di esistere e di esprimersi nello spazio comune. Questa disponibilità presuppone però un incontro reale con la differenza e la possibilità di essere disturbati da un’idea che non appartiene alla propria bolla, di confrontarsi con un punto di vista che non avremmo mai cercato. Una democrazia dell’era digitale richiede, dunque, cittadini in grado di comprendere i meccanismi di funzionamento delle piattaforme, di valutare criticamente le informazioni online e di partecipare attivamente al dibattito pubblico.
Ma se l’architettura delle piattaforme seleziona sistematicamente ciò che l’utente vede, premiando la conferma e penalizzando il confronto, la tolleranza diventa impossibile da praticare, non perché gli individui siano diventati più intolleranti, ma perché l’ambiente cognitivo in cui abitano non offre più le condizioni per esercitarla. Il potere cognitivo e regolativo è purtroppo passato in parte dalle istituzioni democratiche ad attori privati transnazionali e tra i rischi emergenti vi sono la disinformazione su scala globale, il micro-targeting e la manipolazione comportamentale, i deepfake e la perdita di affidabilità delle prove visive e, infine, la delega di decisioni pubbliche a sistemi privati poco trasparenti. In sintesi, la democrazia non è minacciata solo sul piano militare o economico, ma anche su quello informativo ed epistemico13.
È in questo contesto che l’habeas mentem assume la sua dimensione più propriamente politica. Non è soltanto un diritto individuale alla sovranità cognitiva: è una condizione strutturale della democrazia. La sovranità popolare richiede un’opinione pubblica non manipolata; senza questa condizione, il voto diventa la ratifica di preferenze costruite altrove, da altri, con strumenti che il cittadino non conosce e non controlla.
La mente libera non è un lusso filosofico ma è il presupposto senza il quale la democrazia si riduce a una cerimonia vuota. Chi controlla gli algoritmi che formano le opinioni controlla, in ultima istanza, il risultato delle elezioni senza bisogno di falsificare un solo voto, senza bisogno di censurare un giornale, senza lasciare tracce visibili di alcuna coercizione.
6. Conclusioni
Siamo giunti al termine di un percorso argomentativo che ha attraversato secoli di storia giuridica, le derive del capitalismo cognitivo, i paradossi della moderazione algoritmica e i limiti strutturali del diritto europeo. È il momento di tirare le fila e di chiedersi, con la necessaria onestà intellettuale, cosa resta in mano al cittadino di fronte a una trasformazione di questa portata.
La prima conclusione è di metodo. I fenomeni che abbiamo esaminato: l’odio in rete, la manipolazione cognitiva, il disciplinamento algoritmico, la cattura dell’attenzione e la distorsione del dibattito democratico, non sono problemi separati che attendono soluzioni separate, sono manifestazioni diverse di un unico processo culturale: la progressiva privatizzazione dello spazio cognitivo collettivo, operata da soggetti che non hanno mandato democratico, non rispondono a nessun elettorato e ottimizzano i propri sistemi non per la qualità della convivenza civile, ma per la massimizzazione del profitto. Finché li tratteremo come problemi tecnici da risolvere con regolamenti, algoritmi di moderazione ed etichette sui contenuti continueremo a inseguire i sintomi senza mai curare la malattia. Occorre invece distinguere, anche sul piano concettuale, tra due livelli complementari di risposta: l’habeas mentem come quel principio strutturale e programmatico della rivendicazione di un diritto a mantenere la propria mente libera da manipolazione e costrizione cognitiva e il livello che chiamerei dell’habeas cogitationem come sua implementazione tecnico-giuridica operativa, ossia quell’insieme di funzionalità concrete – quali la trasparenza algoritmica, i mezzi di intervento, la possibilità di ricostruire come il sistema AI ha modificato nel tempo l’ambiente decisionale dell’utente in modo che l’utente possa consultarlo, correggerlo o resettarlo – che traducono quel principio in architetture tecnologiche e in diritti effettivamente esercitabili contro l’invasività dei sistemi di intelligenza artificiale.
La seconda conclusione riguarda il diritto. L’Europa ha scelto la strada normativa, e questa scelta merita rispetto; in assenza di capacità tecnologica competitiva, il primato regolatorio è l’unico strumento sovrano disponibile. Ma abbiamo visto che non basta. Un diritto che non riesce a incidere sui comportamenti delle grandi piattaforme, che spesso pagano le multe come costi di produzione e proseguono indisturbate, rischia di diventare una forma sofisticata di autoconsolazione istituzionale. A conferma di ciò ed allo stesso tempo ad aprire una via nuova, il 25 marzo 2026 una giuria californiana ha riconosciuto Meta e Google responsabili per i danni psicologici subiti da una giovane utente che aveva iniziato a usare le piattaforme da bambina, stabilendo un risarcimento complessivo di sei milioni di dollari. A prescindere dalla cifra, irrisoria per le piattaforme condannate, quello che rende il verdetto giuridicamente significativo è il precedente, perché per la prima volta un tribunale ha riconosciuto che le piattaforme sono deliberatamente progettate per creare dipendenza e che i dirigenti ne sono consapevoli, ma non hanno fatto nulla per proteggere gli utenti più giovani14. Il caso è stato selezionato come procedimento pilota per migliaia di cause analoghe pendenti in California ed è stato definito il “momento Big Tobacco” della tecnologia digitale e cioè il momento in cui un’industria è costretta ad ammettere non solo che il suo prodotto è nocivo, ma che lo sapeva15. È in parte il tipo di tutela che l’habeas mentem richiede: non un principio enunciato in un preambolo normativo, ma una garanzia reale, individuale, concreta, dotata di strumenti di tutela effettivi anche se ancora, purtroppo, non tempestivi in quanto esercitabili a danno già prodotto. E’ richiesta dunque non solo la produzione di norme più stringenti, ma un ripensamento profondo dell’architettura sanzionatoria e dei meccanismi di enforcement a partire dalla possibilità, salvo ad oggi l’eccezione della citata sentenza americana, che il singolo cittadino possa agire in giudizio contro una piattaforma per violazione della propria autonomia cognitiva anticipandone gli effetti dannosi.
La terza conclusione è di natura politica, ed è forse la più scomoda. La battaglia per l’habeas mentem non si vince solo nelle aule di tribunale o nei corridoi di Bruxelles, si vince o si perde nella cultura diffusa, nella capacità dei cittadini di riconoscere il condizionamento a cui sono sottoposti e di reagire consapevolmente. Una democrazia costituzionale nell’era digitale richiede cittadini in grado di comprendere i meccanismi di funzionamento delle piattaforme, di valutare criticamente le informazioni online e di partecipare attivamente al dibattito pubblico. Questo non è un compito che si può delegare agli algoritmi di moderazione, né ai regolatori europei, né ai fact-checker. È un compito educativo, culturale e civile che riguarda la scuola, l’università, il giornalismo, la produzione intellettuale e tutti i corpi intermedi. Nessuno può affermare con certezza di essere immune dai condizionamenti algoritmici; la convinzione di esserne al riparo è essa stessa un indice di vulnerabilità, perché chi non si pone il problema rinuncia all’unica difesa disponibile, che è la consapevolezza.
Cosa proporre, allora, in positivo? Una direzione potrebbe essere quella di un vero e proprio “statuto di garanzie per l’integrità cognitiva”, un codice di garanzie fondamentali che estenda al dominio cognitivo digitale le tutele che la tradizione liberal-democratica ha costruito nel corso di secoli per il dominio fisico. Lo statuto dovrebbe garantire almeno: il diritto alla trasparenza algoritmica, cioè il diritto di sapere con quali criteri vengono selezionati i contenuti che ci raggiungono; il diritto alla disconnessione cognitiva, cioè la possibilità reale di sottrarsi ai meccanismi di profilazione senza essere penalizzati o esclusi; il diritto all’accesso plurale all’informazione, cioè la garanzia che nessun sistema, pubblico o privato, possa sostituire il processo di ricerca e valutazione critica delle fonti con una risposta preconfezionata e opaca, il diritto alla non manipolazione, cioè il divieto esplicito di tecniche che sfruttino le vulnerabilità cognitive degli individui, dal neuromarketing alle notifiche progettate per indurre dipendenza, senza consenso informato e revocabile ed infine l’immediata azionabilità del proprio diritto all’habeas mentem, la possibilità cioè di bloccare in tempi brevissimi ogni attività che violi il diritto prima che gli algoritmi siano in grado di produrre danni irreversibili sulla libertà della propria mente.
Alcune di queste garanzie trovano già una radice, parziale e insufficiente, nel quadro normativo europeo esistente. Il diritto alla trasparenza algoritmica è abbozzato nell’articolo 26 del DSA e nelle disposizioni sull’IA ad alto rischio dell’AI Act; il diritto di opposizione alla profilazione è riconosciuto, in forma difensiva e reattiva, dagli articoli 21 e 22 del GDPR; il diritto all’accesso plurale all’informazione è evocato, senza essere garantito, dai “considerando” del DSA, dedicati ai sistemi di raccomandazione. Ma tra il mero riconoscere un principio e il renderlo azionabile da un cittadino comune davanti a un giudice ordinario corre la stessa distanza che separa una promessa da una garanzia.
In realtà ritengo che una governance cognitiva efficace richieda oltre all’intervento normativo almeno tre livelli simultanei: un livello istituzionale, con un’autorità europea indipendente di certificazione algoritmica preventiva sul modello dell’EMA, dotata di poteri di accesso ai codici e di sospensione cautelare; un livello partecipativo, con organi di sorveglianza civica delle piattaforme dotati di accesso ai dati e di potere di proposta vincolante sulle scelte architetturali; e un livello strutturale, con l’obbligo di interoperabilità che rompa il monopolio dell’attenzione obbligata restituendo all’utente la possibilità reale di migrare senza perdere le proprie relazioni digitali. Lo statuto di garanzie per l’integrità cognitiva rappresenterebbe dunque la cornice di diritti entro cui questa governance deve operare non sostituendola ma ma dandole un senso e la direzione.
Per definire l’habeas corpus la tradizione occidentale ha impiegato quattrocento anni. L’intelligenza artificiale non ci concederà altrettanto tempo. Ma la storia dei diritti insegna che le grandi conquiste non cadono dall’alto, nascono dal basso, da chi ha saputo comprendere il problema prima che diventasse irreversibile. Questo saggio è, nella sua ambizione più modesta, un tentativo di contribuire a quella comprensione. Il resto, come sempre, dipende da quanto siamo disposti a difendere ciò che rischiamo di non sapere di stare perdendo.
1Per approfondire il concetto generale di habeas mentem cfr. B. Carrano, Habeas mentem: libertà e diritti negli ambienti digitali, 26 marzo 2017, consultabile su: https://limmateriale.net/2017/03/26/habeas-mentem/
2Michel Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, trad. it., Einaudi, Torino, 1976
3Il 3 aprile 2026 è uscito un nuovo volume sull’argomento molto interessante e di cui consiglio la lettura: P. Iezzi, G. Fusco, Hackerare la mente: Parole, algoritmi e inganni. Come difendere la propria libertà digitale, ed. il sole 24ore, Milano, 2026.
4G. Motta, Esiste un diritto all’odio in rete?, www.giuseppemotta.it, 3 maggio 2020
5Notizia riportata su: The Wall Street Journal, Facebook Knows It Encourages Division. Top Executives Nixed Solutions, 26 maggio 2020.
6Per approfondire: P. Dunn, 2022. Moderazione automatizzata e discriminazione algoritmica: il caso dell’hate speech. Rivista italiana di informatica e diritto. 4, 1 (Mar. 2022), pp. 136–140. reperibile sul Web all’indirizzo:
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/article/view/102/82
7Fonte: E. Le Merrer et al., Setting the Record Straighter on Shadow Banning, Consultabile on line su : https://arxiv.org/pdf/2012.05101
8A titolo esemplificativo: Mastodon, che è una piattaforma di microblogging ma decentralizzata e open source, cioè non posseduta da una sola grande azienda, bensì organizzata come una rete di “piccoli social” autonomi interconnessi tra loro; Bluesky, simile a Mastodon; Substack, che è una piattaforma online per creare e gestire newsletter indipendenti; Telegram, la più conosciuta, che è una piattaforma di messaggistica istantanea e broadcasting sul modello di WhatsApp ma più “libera”.
9Cfr. https://www.giuseppemotta.it/populismo-e-democrazia/ e https://www.giuseppemotta.it/uno-vale-uno-la-democrazia-diretta-e-i-suoi-limiti/
10G. Carini, Basta con lo strapotere degli algoritmi sui social, pubblicato sul sito di Avvenire, marzo 2026 e consultabile su: https://www.avvenire.it/politica/basta-con-lo-strapotere-degli-algoritmi-sui-social-cosa-dice-il-manifesto-di-piano-b_106167
11L. Castellani, L’era del tecno‑populismo. Trasformazione o fine della politica liberal‑democratica?, in PublicPolicy, 21 giugno 2018, pp. 1-15
12M. Sarrecchia, Democrazia ed efficienza nell’era digitale, Mentinfuga, febbraio 2025, consultabile su: https://www.mentinfuga.com/democrazia-ed-efficienza-nellera-digitale/
13Joint Research Centre della Commissione Europea, Scoping Report: Future Challenges to Democracy, 2026, consultabile tramite https://centridiricerca.unicatt.it/polidemos-notizie-il-futuro-della-democrazia-tra-sfiducia-tecnologie-e-fratture-globali
14K.G.M. v. Meta Platforms, Inc. & YouTube LLC, Los Angeles County Superior Court (Giudice Carolyn B. Kuhl), Judicial Council Coordinated Proceeding n. JCCP 5255. Verdetto della giuria: 25 marzo 2026. Risarcimento: 3 milioni di dollari compensativi + 3 milioni punitivi = 6 milioni totali (Meta 70%, Google/YouTube 30%).
15Per comprendere il parallelismo tra le attività delle piattaforme e quelle delle multinazionali del tabacco, cfr. l’articolo di E. Pedemonte, come il tabacco, consultabile su https://appunti.substack.com/p/come-il-tabacco

Gentile dott. Motta mi stupisce sempre di più la sua capacità di analisi per questi problemi che la nuova tecnologia ci presenta con una frequenza quasi giornaliera. Sono d’accordo con Lei e ritengo molto utile e giusta l’applicazione dei tre livelli di controllo da Lei suggeriti. Ma gli algoritmi non ne creeranno altri ancora più rischiosi e gravi?
Giustissima osservazione, purtroppo al progresso tecnologico non ci si può opporre, l’unica cosa che possiamo fare è cercare di conoscerne i rischi e controllarli. Come capita sempre ad ogni cambio di paradigma scientifico si fa un salto in avanti che produce benefici e molti danni ma poi si arriva ad un equo bilanciamento tra progresso e conservazione… Almeno spero!
Grazie per il commento.